COVID-19. FASE II. ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE PUGLIA N 227 8/5/2020

Il Presidente della Regione Puglia con ordinanza n 227 dell’8 maggio 2020 ” D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: disposizioni sul territorio regionale pugliese in materia di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra”

VISTA la Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 12 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376”; VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 14 “Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12” (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)”;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 3 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14”;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2018, n, 54”.

CONSIDERATO CHE, le misure di contenimento di cui al citato D.P.C.M., per fare fronte all’emergenza sanitaria, come il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l’isolamento, continuano ad avere un impatto rilevante sul fabbisogno economico di numerosi nuclei familiari;

EVIDENZIATA la diffusa e consolidata consuetudine da parte di una molteplicità di cittadini pugliesi di dedicarsi alla ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi) anche per far fronte alle esigenze di sostentamento alimentare proprio e familiare (autoconsumo);

CONSIDERATO che la raccolta di funghi epigei spontanei e di tartufi su tutto il territorio della Regione è consentita ai raccoglitori in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale;

CONSIDERATO che l’attività di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra si svolge in solitaria in ambienti aperti e poco frequentati e non solo rappresenta una forma di sostentamento per le famiglie ma produce anche effetti benefici sulla salute fisica e psichica delle persone;

CONSIDERATO che tali attività rientrano nell’ambito del codice ATECO “01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” e del codice ATECO “02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali” consentiti dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO, per tali ragioni, di autorizzare lo spostamento delle persone fisiche, in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale, all’interno del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti; RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;

SENTITO il Capo Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e il Capo Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia;

O R D I N A

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, alle persone fisiche, in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale, è consentito lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.

Leggi l’ordinanza