CODIV 19 – ORDINANZA SINDACALE N 42/2020 ” DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19″

IL SINDACO 

con ordinanza n 42 del 16 aprile 2020

con decorrenza IMMEDIATA e fino al 3 MAGGIO 2020 ha disposto 

 L’OBBLIGO a chiunque

– di indossare una mascherina protettiva, ancorché non certificata, o qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca, all’interno degli esercizi commerciali, degli uffici pubblici o aperti al pubblico, delle sedi di esercizio di ogni attività produttiva o professionale consentita e, comunque, di ogni locale aperto al pubblico e di rispettare l’accesso contingentato mantenendo sempre la distanza di sicurEzza di almeno un metro sia in entrata che in attesa;

 di utilizzare guanti “usa e getta”  nell’acquisto di alimenti non confezionati e  nell’utilizzo dei bancomat bancari e postali, nonché dei distributori automatici presso tabacchi, farmacie, parafarmacie, acqua, carburanti, lavaggi;

– di smaltire le mascherine, i guanti monouso e gli altri dispositivi di protezione individuale usati, conferendoli nel rifiuto indifferenziato, previamente chiusi in un doppio sacchetto.

L’OBBLIGO ai titolari / gestori /responabili 

esercizi commerciali, di uffici pubblici o aperti al pubblico, di attività produttive o professionali e, comunque, di locali aperti al pubblico, comunque classificati,

–  di vietare l’ingresso alle persone non munite di mascherina o altro indumento a protezione di bocca e naso;

– di pulire ed igienizzare le aree e attrezzature in uso al personale dipendente o alla clientela, ivi compresi i POS, con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di esercizio/apertura al pubblico e di esporre idoneo avviso circa l’utilizzo consentito esclusivamente avendo indossato guandi monouso

– di limitare l’accesso della clientela/dell’utenza a una sola persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori già presenti, qualora i propri locali abbiano una superficie pari o uguale a quaranta metri quadrati;

– di limitare l’accesso della clientela/dell’utenza in funzione degli spazi disponibili e, ove possibile, di differenziare i percorsi di entrata e di uscita, qualora i propri locali abbiano una superficie superiore a quaranta metri quadrati;

– di dare ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani;

– di esporre in modo chiaro e visibile all’esterno dei propri locali, un cartello riportante gli obblighi imposti dalla presente ordinanza, ovvero di esporre copia della stessa.

RACCOMANDA

A tutti i cittadini, ai titolari, gestori di attività produttive e uffici di qualsiasi natura di attenersi scrupolosamente alle misure di cui agli allegati 4 e 5 del DPCM 10 aprile 2020

Leggi l’ordinanza

allegato 4 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg

allegato 5 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg