COVID19. ORDINANZA SINDACALE N 41 DEL 14 APRILE 2020

Con propria ordinanza n 41 del 14/04/2020 il Sindaco, ha disposto con decorrenza dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020:

1) gli esercizi commerciali al dettaglio e le attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 – con esclusione delle rivendite di tabacchi, farmacie e parafarmacie – osservano il seguente orario di esercizio: antimeridiano 7:00 – 13:30 e pomeridiano 16:00 – 19:00, con obbligo di chiusura nei giorni festivi. Nel limite dei predetti orari e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia di confezionamento e trasporto, resta consentita l’attività di consegna a domicilio;

2) le rivendite di tabacchi, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24),osservano il seguente orario d’esercizio: antimeridiano 6:00 – 13.30 e pomeridiano 16:00-19:00;

3) le farmacie e parafarmacie, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24),osservano il seguente orario di esercizio : antimeridiano 8:30- 13:30 e pomeridiano 16:00- 19:00; gli orari di turnazione delle farmacie sono adeguati alle presenti disposizioni;

4) tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (c.d.distributori h24) – con esclusione della c.d. “Casetta dell’acqua” – sono chiusi per l’intera giornata;

5) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di distributori automatici di qualsiasi natura di provvedere alla sanificazione costante degli stessi con prodotti certificati e di informare mediante esposizione di idoneo avviso, che l’uso è consentito solo con i guanti monouso.

Ordinanza

Allegato