COVID-19. ORDINANZA SINDACALE “MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SUL TERRITORIO COMUNALE

 Da domani 21 marzo 2020, si esce da casa per la spesa una sola volta al giorno e un solo componente per famiglia, il cane puo essere portato a spasso solo vicino alla propria abitazione raccogliendo le deiezioni, le attivita commerciali, tabacchi, farmacie e parafarmacie sono aperte fino alle ore 18.00, tutti i distributori sono chiusi alle ore 18.00 e possono essere utiizzati solo con guanti monouso. Bancomat postali e bancari, distributori di carburante sempre aperti ma con obbligo di utilizzo con  guanti monouso.

IL SINDACO

Preso atto del persistere di comportamenti irresponsabili posti in essere in violazione degli obblighi  e dei divieti , causa di possibile diffusione del virus Covid 19 e rilevato il verificarsi di situazioni di contagio accertato nei comuni limitrofi, ha disposto maggiori obblighi e divieti per contrastare la diffusione del virus nel territorio di Erchie, riservandosi ulteriori e più stringenti disposizioni. Con  l’ordinanza n  35  del  20/03/2020 ” Covid -19. Misure di contrasto alla diffusione del virus sul territorio comunale” 

ORDINA 

1)   le uscite per gli acquisti essenziali, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare;

2)   è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto se non in forma individuale, al di fuori del centro abitato e nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

3)gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e in osservanza della ordinanza sindacale n 49 del 5/10/2018 avente ad oggetto “Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luogo di pubblico transito”;

4)   le attivitàcommercialialdettaglioeleattivitàinerentiiserviziallapersonaprevistidagliAllegati1e2del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 – con esclusione delle rivendite di tabacchi, farmacie e parafarmacie – osservano il seguente orario di esercizioantimeridiano 7.30 – 13.30 e pomeridiano 16.00 – 18.00, con obbligo di chiusura nei giorni festivi. Nel limite dei predetti orari e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia di confezionamento e trasporto, resta consentita l’attività di consegna a domicilio;

5)   le rivendite di tabacchianche in modalità di erogazione automatica ( c.d. distributori h24), osservano il seguente orario d’esercizio: antimeridiano 5.00 – 13.00  e pomeridiano 15.00- 18.00;

6)    le farmacie e parafarmacie, anche in modalità di erogazione automatica ( c.d. distributori h24), osservano il seguente orario di esercizio : antimeridiano 8.30- 13.30  e pomeridiano 15.00-18.00; gli orari di turnazione delle farmacie sono adeguati alle presenti disposizioni;

7)   tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico ( c.d. distributori h24) – con esclusione della c.d. “Casetta dell’acqua” – sono chiusi per l’intera giornata;

8)   nell’utilizzo dei bancomat bancari e postali, nonché dei distributori automatici presso tabacchi, farmacie, parafarmacie, acqua, carburanti, lavaggi, al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature, è fatto obbligo di utilizzo di guanti monouso e di smaltimento degli stessi a carico dell’utilizzatore, con divieto assoluto del loro abbandono su suolo pubblico;

9)   è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di distributori automatici di qualsiasi natura di provvedere alla sanificazione costante degli stessi con prodotti certificati e di informare mediante esposizione di idoneo avviso, che l’uso è consentito solo con i guanti monouso;

10)     è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di attività produttive e di servizi in tutti i settori, comunque classificati, di sanificare locali, aree e attrezzature in uso al personale dipendente o alla clientela, ivi compresi i POS   

Con riserva di adozione di ogni ulteriore e più stringente misura